Descrizione
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. SARS-CoV-2: disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati.
Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha firmato un'ordinanza che dispone:
1.Per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza (nei casi indicati) SARSCoV-2/COVID-19, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un
test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare,
autorizzati e/o riconosciuti come abilitati.
2. Per la definizione di caso confermato COVID-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test
antigenico positivo rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute (> 80% di
sensibilità e > al 97% di specificità e compreso nelle liste dell’Health Security Committee (HSC), eseguito
dagli erogatori pubblici e privati all’uopo abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare).
Ordinanza Completa in allegato