Ordinanza Regionale, aumentano le restrizioni: scuole superiori chiuse da lunedì

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Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero territorio regionale;

Data:

12 Ottobre 2023

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Descrizione

Ritenuto, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, il presidente della Regione Calabria ORDINA, nel territorio regionale, fino a tutto il 13 novembre 2020:

 

1. Disporre l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

 

2. Dare atto che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.

 

3. Confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

 

4. Disporre la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione; disporre altresì la sospensione, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, delle attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica (laboratori scientifici, attività formative da esercitarsi necessariamente presso servizi clinici, tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non differibili).  Le Autorità Scolastiche e Universitarie dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati. -confermare l’efficacia delle disposizioni in allegato 1 e allegato 2 all’Ordinanza n. 73/2020, nonché di quelle previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020, nell’ambito dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole;

 

5. Disporre che le Aziende Ospedaliere provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel DCA n. 91/2020, entro 10 giorni dall’adozione della presente Ordinanza;

6. Ribadire che sia fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse 5 indicazioni del personale sanitario preposto e che l'accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere, di lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, sia limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

 

7. Disporre che non siano consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Siano consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Sia consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi fino alle ore 24,00;

 

8. Che sia raccomandata, su tutto il territorio regionale, la puntuale adesione alle misure di informazione e prevenzione di cui all’art. 3 del DPCM 13 ottobre 2020 come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;

 

9. Dare atto, altresì, che ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020- DGPRE-DGPRE-P, debba essere consentito l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di numerose persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro) e allo screening di cui all’Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all’Ordinanza n. 59/2020, ferma restando la necessità di confermare gli eventuali risultati positivi mediante un tampone molecolare;

 

10. Dare atto inoltre che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

 

11. Fare obbligo agli operatori sanitari appositamente individuati dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni;

 

12. Ribadire, per gli operatori sanitari addetti alle indagini epidemiologiche e al contact tracing, l’obbligo di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d’infezione e l’identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, attraverso i referenti appositamente designati ed abilitati all’accesso, l’inserimento dei dati nella piattaforma web di sorveglianza integrata COVID-19 nazionale ed in quella di reportistica COVID-19 regionale;

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Ultimo aggiornamento: 12/10/2023, 12:51

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