Descrizione
Al fine di fornire una corretta informazione alla cittadinanza, il Comando di Polizia Locale intende chiarire alcuni dubbi interpretativi notoriamente diffusi sul territorio comunale che riguardano le norme sulla circolazione dei velocipedi a pedalata assistita ed i ciclomotori elettrici.
Tra una bicicletta a pedalata assistita e un ciclomotore elettrico la differenza può essere molto sottile.
Per capire questa differenza basta chiedersi se la bici si muove anche senza pedalare e supera i 6 Km/h quando si aziona il pulsante che permette di muoversi senza la propulsione muscolare. Pertanto, se il moto della bici non è legato a quello delle gambe e si superano i 6 Km/h azionando il motore in stato di quiete, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma ad un ciclomotre elettrico.
Per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario il rispetto di formalità specifiche come certificato di circolazione, patente, casco, targa e copertura assicurativa per essere garantiti in caso di incidente stradale.
Per l’art. 50 del Codice della Strada prevede che:
“ I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.
- I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.
2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.
2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione ((amministrativa del pagamento di una somma)) da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1”.
Pedalata assistita:
Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w, salvo casi particolari) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).
Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria ed in linea di principio non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.
È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.
La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.
Bicicletta a motore/scooter elettrico:
Ha anch’essa un motorino elettrico che funziona autonomamente ed indipendentemente dal
fatto che si pedali o meno ed altresì quando lo stesso supera in stato di quiete, azionando direttamente il motore, i 6 Km/h. Un acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici.
Conseguenze legali:
Le sanzioni per chi guida una bicicletta a motore /scooter elettrico pensando di guidare un velocipede a pedalata assistita possono essere:
- mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione (art. 97 comma 7 e 14 CDS):
- sanzione amministrativa pecuniaria € 158 a € 635;
- sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo,
- mancata copertura assicurativa (art 193 commi 1, 2 e 4 CDS):
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 866 a € 3.464;
- sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo;
- mancanza di targa (art. 97 comma 8 e 14 CDS):
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 79 a € 316;
- fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni;
- mancanza casco (art. 171 commi 1, 2, 3, CDS):
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 83 a € 332;
- fermo amministrativo per 60 giorni;
- mancanza patente (art. 116 comma 15 e 17 CDS):
- sanzione pecuniaria (ammenda) da € 2.257 a € 9.032 euro;
- fermo amministrativo per 3 mesi;
Si invita, pertanto, la cittadinanza tutta ed in particolare chi esercita la potestà genitoriale (ad esempio: i genitori di un figlio/a minorenne sorpreso alla guida di un mezzo sprovvisto dei requisiti che impone la legge) a rispettare le norme del Codice della Strada a tutela della collettività ed altresì per evitare ingenti sanzioni.